STATUTO

 
Art.1

E' costituita con sede a Jesi,  la libera Associazione denominata "JESI NEL CUORE"

L'Associazione ha durata di venti anni e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea


Art.2

La libera Associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere e gestire un movimento di opinione e attività tendenti allo sviluppo umano, economico e sociale della comunità Jesina.

L'Associazione si propone quindi di promuovere attività di natura sociale, culturale e politica rivolta alla generalità dei cittadini.

L'Associazione ritiene principi fondanti e sostanziali del suo operare:
lo spirito di servizio a favore della città di Jesi per migliorarne la visibilità ed il benessere;
la promozione di ogni iniziativa culturale e sociale che possa aprire la città verso la ricerca e il consolidamento di nuovi stili di vita basati sull'accrescimento del benessere personale (mente, corpo, spirito) e sull'eliminazione degli squilibri che impediscono a tutti gli essere umani di vivere dignitosamente la propria vita;
la diffusione del sentimento di appartenenza ed interdipendenza dell'uomo al Creato quale presupposto per un rapporto paritario di reale integrazione con gli altri esseri viventi e con l'ambiente in generale.



Art.3

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci tutti i cittadini italiani maggiorenni di ambo i sessi aventi scopi non contrastanti con le finalità del movimento.

I soci si suddividono in:
soci sostenitori;
soci ordinari;
soci onorari

Hanno diritto al voto e a far parte del Consiglio Direttivo, a ricoprire la carica di Presidente e/o Vicepresidente solo i soci sostenitori e ordinari.



Art.4

    Chi desidera diventare socio deve specificare nella domanda al Presidente dell'Associazione:
    
    
nome, cognome, data di nascita e domicilio;
dichiarazione di accettazione dello statuto e di tutte le norme in esso contenute;
il suo consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione e limitata al periodo di validità dell'iscrizione.
 

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide liberamente il Consiglio Direttivo, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti prescritti, con delibera presa con voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
Il rifiuto dell'ammissione a Socio non deve essere motivato.
Il Consiglio delibera sulla domanda di ammissione entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della stessa.


Art.5

Il socio ammesso dovrà:
1) versare la quota di adesione fissata dal Consiglio Direttivo;
2) sottostare ai vari impegni derivanti dal rapporto sociale;
3) osservare lo statuto, il regolamento interno, le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo
Il socio neo iscritto può partecipare all'Assemblea, ma acquisisce il diritto di voto solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta iscrizione.
Il socio decade automaticamente se non paga la quota sociale.
In tutti gli organi dell'associazione è garantita ai Soci la pari opportunità di candidatura tra i due sessi.
Ciascun socio, purché in regola con la corresponsione della quota associativa, ha diritto ad un voto nell'assemblea Generale.

Art.6

La qualità di socio non è trasmissibile.
Il socio può sempre recedere dall'Associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente e ha effetto con la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
L'esclusione di un socio può avvenire esclusivamente per gravi motivi e più precisamente qualora lo stesso:

1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei relativi regolamenti, oppure alle deliberazioni prese dagli gli organi sociali competenti;
2) in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l'associazione;
3) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
4) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
5) svolga attività in contrasto o concorrenti con quelle dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà escludere il socio che incorrerà nei motivi di cui sopra;
il socio può opporsi entro 30 giorni contro la suddetta esclusione ricorrendo al Collegio dei Probiviri che dovrà comunicare al Consiglio Direttivo la propria decisione per iscritto ugualmente entro 30 giorni.
I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione delle quote e/o dei contributi versati.

Art.7

Gli organi sociali sono i seguenti:
a) L'Assemblea Generale
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri.


Art.8

Assemblea generale dei Soci
Sono attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci:
a) deliberare sulle direttive da seguirsi nello svolgimento dell'attività dell'Associazione;
b) deliberare sul conto consuntivo e preventivo;
c) eleggere o sfiduciare i componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
d) eleggere i componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti e Probiviri;
e) designare i candidati da presentare alle elezioni amministrative comunali;
f) nominare eventuali soci onorari;
g) deliberare sulle modifiche dello statuto;
h) prorogare i termini di durata dell'Associazione;
i) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e decidere sulla destinazione del patrimonio; deliberare l'adesione ad Organismi sovra/intercomunali, la cui azione possa tornare utile all'Associazione ed ai Soci;
j) esercitare ogni altra funzione che lo Statuto non attribuisca ad altro organo dell'Associazione.


L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 Maggio, per approvare la relazione politica/culturale dell'Associazione, il bilancio consuntivo relativo alla precedente gestione e il bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso se il Presidente non vi provvede entro 30 giorni dalla richiesta scritta, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da spedire a tutti i Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora di prima e seconda convocazione, il luogo di riunione e l'ordine del giorno contenente gli argomenti di discussione.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando interviene o è rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea può avere luogo nello stesso giorno della prima ed è valida qualunque sia il numero dei presenti salvo i casi di cui all'art.14 e il comma successivo del presente.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio comunale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure da un membro del Consiglio Direttivo.

Della riunione assembleare è redatto in apposito registro il verbale, il quale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di assemblea nominato dal Presidente stesso.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice ( 50% + 1 dei presenti votanti) salvo il caso previsto dall'art.14.

Di norma le votazioni saranno palesi, per alzata di mano, segrete nel caso si decida sulle singole persone.

Nelle votazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo dovranno astenersi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti.



Art.9
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 fino ad un massimo di 6 membri eletti tra i soci dell'assemblea.

I Consiglieri del direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
La firma e la rappresentanza sociale sono affidate anche giudizio al Presidente; in caso di sua assenza tali mansioni spettano al vice Presidente.

Il segretario è l'unico depositario della conservazione e trattamento dei dati personali dei soci in relazione alle norme legislative per tempo vigenti. I dati potranno essere utilizzati dall'Associazione per i soli fini istituzionali limitatamente al periodo di validità dell'iscrizione dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e più particolarmente esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che sono di competenza dell'assemblea. Inoltre:
cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
redige e propone all'Assemblea i regolamenti esecutivi relativi all'applicazione del presente Statuto;
sviluppa le attività sociali secondo le deliberazioni dell'Assemblea;
compila i bilanci e le relazioni annuali;
gestisce e amministra l'Associazione nei limiti consentiti dai bilanci preventivi approvati dall'Assemblea dei soci;
decide annualmente la quota di adesione all'Associazione;
nomina commissioni o conferenze di studio e/o approfondimento e/o indirizzo;
si pronuncia sull'ammissione, recesso ed esclusione del socio;
propone all'Assemblea Generale dei Soci eventuali modifiche allo statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese; è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà necessario oppure su domanda motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei conti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione e per telefono.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Nelle deliberazioni palesi, a parità di voto, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto la parità comporta la ripetizione della stessa.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. Subentrano ai Consiglieri dimissionari o decaduti i primi dei non eletti dall'Assemblea elettiva.
Nel caso che il numero dei Consiglieri del Direttivo scenda al di sotto del minimo stabilito dall'art.9, il Consiglio stesso decade, salvo mantenere l'impegno di organizzare l'Assemblea elettiva entro un periodo di 30 giorni.


Art. 10
Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne ha la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.


Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri


Il Collegio dei Probiviri si identifica con il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio è composto da tre membri effettivi eletti, anche tra chi non è socio, dall'Assemblea. Il membro più votato si identifica con il Presidente del Collegio stesso. Chi fa parte del Consiglio Direttivo non può a sua volta far parte del Collegio. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni


Il Collegio deve:

a) vigilare sull'esatta osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali;
b) procedere collegialmente almeno una volta l'anno o ogni qualvolta sia ritenuto opportuno a verifiche ed accertamenti redigendo una relazione per l'Assemblea;
c) vigilare che le scritture contabili e le registrazioni sui libri sociali siano tenute regolarmente
d) esaminare i bilanci che debbono pervenire ai tre membri del Collegio almeno 10 giorni prima dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale di presentazione del Bilancio consuntivo;
e) convocare l'Assemblea qualora non vi provveda il Presidente;
f) pronunciarsi entro 30 giorni sull'eventuale ricorso proposto dal socio escluso dal Consiglio Direttivo

Ad ogni intervento del Collegio deve fare seguito una relazione scritta firmata dai tre componenti e conservata unitamente ai documenti ufficiali dell'Associazione.


Il Collegio ha anche il compito dell'esame delle controversie sull'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti e può intervenire quale amichevole compositore di vertenze tra i soci.
Ogni decisione del Collegio è definitiva ed inappellabile

Art. 12

Il patrimonio sociale è composto dai fondo in denaro accantonati e da eventuali beni mobili ed immobili.

Art. 13

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2006.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio sociale.
Gli avanzi di gestione non sono ripartibili tra i soci, ma vengono destinati al Patrimonio sociale
Il Consiglio Direttivo potrà destinare parte degli avanzi di gestione ad iniziative di carattere mutualistico, sociale e culturale previa approvazione dell'Assemblea.


Art.14

Il presente Statuto può essere modificato solo con l'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, col voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti che, in questo specifico caso, risultino pari ad almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti aventi diritto al voto.


Art.15

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge in materia di Associazioni.